STATUTI
Associazione Svizzera del Brillamento ASB
Sezione Svizzera Italiana
I. Nome e sede
Art. 1
Con il nome di ‘Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana’, è costituita una società ai sensi dell’art. 60 ss. del CCS, in seguito denominata ASB. La sede della società si trova presso il domicilio del presidente.
II. Scopo
Art. 2
L’ASB ha come scopo lo sviluppo della tecnica di brillamento, la formazione di base e complementare di tecnici del brillamento, la formazione avanzata nel campo del brillamento, l’organizzazione e l’esecuzione degli esami necessari, la trasmissione dell’esperienza professionale e la cura della propria immagine.
L’ASB è un ente di contatto con le autorità, altre organizzazioni e società di brillamento.
L’ASB non tratta problemi di diritto del lavoro o sociale, di salario, di contratti di categoria, ecc.
L’ASB è politicamente neutrale.
Art. 3
Per adempiere lo scopo, secondo l’art. 2 sopraccitato, l’ASB esegue inoltre corsi di formazione e di complemento, è attiva nella formazione avanzata, organizza simposi e manifestazioni specifiche pubblica un bollettino sociale. L’ASB si riserva inoltre di praticare qualsiasi altra attività che risulti utile e/o necessaria per l’adempimento dello scopo sociale.
III. Struttura sociale
Art. 4
La società è una sezione dell’Associazione mantello Svizzera del Brillamento ASB.
La sezione è una società indipendente ai sensi dell’art. 60 ss. CCS e come tale autonoma, fintanto che questa autonomia non è limitata dagli statuti centrali.
Lo statuto della sezione è sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei delegati.
IV. Societariato
Art. 5
Sono ammessi quali membri della società:
• I detentori dei permessi d’uso rilasciati dall’UFFT.
• I relatori ed esperti dei corsi di formazione e perfezionamento sulla tecnica di brillamento.
• Istituzioni che hanno attinenza con la formazione professionale di tecnica di brillamento.
• Le persone fisiche e giuridiche che si occupano regolarmente con compiti di brillamento.
Art. 6
L’ammissione quale membro avviene attraverso il comitato. Non sussiste alcun diritto all’ammissione.
Il comitato può nominare membri onorari delle persone per meriti acquisiti. I membri onorari hanno gli stessi diritti di quelli ordinari senza però gli oneri finanziari.
Le dimissioni dalla società devono essere presentate per iscritto al comitato e hanno effetto alla fine dell’anno civile, non esonerando comunque dall’obbligo del pagamento della tassa sociale per l’anno in corso.
Per validi motivi, soci possono, con decisione dell’assemblea generale, essere esclusi, se agiscono contro gli interessi dell’associazione o per morosità da almeno due anni. L’esclusione dalla sezione comporta l’esclusione dall’ASB centrale.
V. Finanze
Art. 7
Le finanze dell’ASB sono costituite dai contributi dei soci (tassa sociale), interessi sul capitale della società, ricavi da corsi e lavori diversi, contributi e donazioni di benefattori, aiuti da organizzazioni private e pubbliche come da altre entrate.
Per impegni dell’associazione risponde unicamente il capitale sociale; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.
VI. Organizzazione
Art. 8
Gli organi dell’ASB sono:
A. L’assemblea generale
B. Il comitato
C. La commissione tecnica
D. I revisori
A. L’assemblea generale
Art. 9
L’assemblea generale è l’organo supremo della società. Essa è competente per:
• fissare e cambiare gli statuti;
• la nomina del presidente, del comitato e del presidente della commissione tecnica;
• la nomina dei revisori;
• la nomina dei delegati all’assemblea centrale;
• l’accettazione del rapporto del presidente e della commissione tecnica;
• l’accettazione dei conti annuali e del preventivo dell’ASB;
• dare scarico agli organi direttivi;
• l’espulsione di soci;
• fissare la tassa sociale annua;
• decidere su tutti i problemi che gli vengono assegnati dagli statuti, dal comitato o da un quinto dei soci.
L’assemblea generale si tiene, di regola, nel corso della prima metà dell’anno; in ogni caso prima dell’assemblea dei delegati.
Assemblee generali straordinarie possono venir convocate su decisione del comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
L’assemblea generale viene convocata per iscritto dal comitato almeno venti giorni prima con indicazione della data, del luogo, dell’ora e delle trattande.
Art. 10
Il comitato allestisce una lista delle trattande dell’assemblea generale.
Ulteriori trattande sono da accettare, se almeno un quinto dei soci lo richiedono.
Le relative trattande sono da annunciare al comitato al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale. Il comitato deve inviare ai soci la nuova lista delle trattande al più tardi cinque giorni prima dell’assemblea generale.
Art. 11
Il presidente della società dirige l’assemblea generale. In caso di impedimento del presidente tale compito spetta al vicepresidente. Il verbale è tenuto dal segretario.
L’assemblea designa gli scrutatori.
Le decisioni vengono prese per alzata di mano, a meno che l’assemblea decida per il voto segreto. A parità di voto il presidente detiene il voto decisivo. Nelle votazioni concernenti l’operato degli organi dirigenti, i membri degli stessi non hanno diritto di voto.
B. Il comitato
Art. 12
Il comitato è costituito da undici membri al massimo ed è composto nel modo seguente:
• dal presidente;
• dal vicepresidente;
• da al massimo nove membri.
Il presidente della commissione tecnica è membro di diritto del comitato.
Il comitato si costituisce da sé. La funzione di segretario e di cassiere può essere affidata a terze persone che non fanno parte della società.
Art. 13
La durata della carica dei membri del comitato è di quattro anni. La rielezione di membri di comitato
è consentita per altri quattro anni.
L’assemblea generale può fare delle eccezioni in casi specifici e fondati.
Art. 14
Il comitato si riunisce quando gli affari dell’ASB lo richiedono.
La convocazione avviene per iscritto, tramite il presidente, con indicazione della data, del luogo, dell’ora e delle trattande.
Art. 15
Il comitato prende le proprie decisioni con la maggioranza semplice dei membri presenti. A parità di voti, il presidente detiene il voto decisivo.
Sulle trattande non all’ordine del giorno si possono prendere delle decisioni valide solo se sussiste unanimità.
Sulle trattande e le decisioni del comitato viene redatto un verbale.
Art. 16
Il comitato è competente per tutti quegli affari, che non sono demandati ad un altro organo. Esso è specialmente competente per:
• l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale;
• rappresentare l’ASB verso l’esterno;
• mantenere il contatto con l’Associazione centrale;
• la convocazione dell’assemblea generale;
• la nomina di commissioni e gruppi speciali;
• fissare e cambiare il mansionario del segretariato come pure il suo controllo;
• l’approvazione degli atri mansionari necessari per l’adempimento degli affari.
Art. 17
Il diritto di firma dell’ASB lo hanno il presidente ed un altro membro del comitato collettivamente a due.
C. La commissione tecnica
Art. 18
La commissione tecnica organizza e pianifica i corsi e gli esami e si occupa in generale all’adempimento degli scopi della società. La commissione tecnica è composta da almeno 3 membri.
D. I revisori
Art. 19
L’assemblea generale nomina per la durata di due anni due revisori ed un sostituto che, di regola, subentra al revisore uscente. Essi controllano tutta la gestione del comitato ed i conti annuali della società, e presentano un rapporto scritto all’assemblea generale ordinaria.
Art. 20
L’ASB gestisce un segretariato. I compiti e la responsabilità del segretariato seguono le direttive del mansionario rilasciate dal comitato. I compiti del segretariato sono specialmente:
• l’amministrazione dell’associazione;
• la corrispondenza;
• il controllo dei soci;
• la redazione dei verbali.
VII. Modifica degli statuti
Art. 21
Gli statuti possono essere modificati soltanto dall’assemblea generale e soltanto dopo l’iscrizione sull’ordine del giorno. Per la modifica degli statuti ci vuole la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
VIII. Scioglimento della società
Art. 22
La società viene sciolta con decisione dell’assemblea generale. Per lo scioglimento dell’associazione bisogna avere l’approvazione dei 2/3 dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell’ASB, l’assemblea generale, su proposta del comitato, decide dell’impiego dei beni della società.
IX. Disposizioni finali
Art. 23
Questi statuti entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte dell’assemblea costitutiva.
Approvati dall’assemblea costituiva:
Biasca, 16. settembre 2004
| Il presidente |
La segretaria |
| Andrea Muttoni |
Martina Ambrosini |
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